venerdì 11 dicembre 2015

Banche - Bail-in


Con il termine bail-in si intende l’obbligo per le banche che si trovano in una situazione di dissesto di attingere a risorse interne per il proprio risanamento. Ricorrere a risorse interne significa che potranno anche effettuare prelievi forzosi dai correntisti per "colmare" i buchi di bilancio. Questa norma nasce dalla volontà dei governi europei di continuare a coprire le perdite delle banche che da gennaio in poi dovranno provvedere da sole a mettere in ordine i propri conti. Viene posto così un freno all’intervento dello Stato nelle crisi delle banche italiane.

Il provvedimento, come detto, è stato preso per conformarsi alla direttiva europea numero 2014/59 che autorizza, appunto, il bail-in su azioni, obbligazioni e conti correnti con depositi superiori ai 100mila euro (al di sotto di questa cifra, infatti, i conti correnti sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi, già in vigore).
Come funziona Bail-in 
L’introduzione della normativa pertanto, determina che non sarà più lo Stato a dover farsi carico delle perdite poichè, nell’ordine, saranno chiamati ad intervenire:
– gli azionisti;
– i detentori di obbligazioni subordinate e senior (strumenti Additional tier 1 e tier 2);
– i correntisti con liquidità superiore a 100mila euro, per la parte eccedente lo stesso.
Ad azionisti e creditori verrà chiesto un contributo pari all’8% del passivo della banca in crisi. Oltre, saranno le banche ad intervenire mediante il Fondo di risoluzione. Esclusi dal rischio bail-in sono invece i correntisti fino a 100mila euro, i possessori di covered bond, e i debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali e fornitori.
Entrerà in vigore in Italia a partire dall’1 gennaio 2016.

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